Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171

CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005 – Suppl. Ord. n. 148

(testo consolidato in vigore dal 22 dicembre 2020, in base al Decreto Legislativo 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente la revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, aggiornato al d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, convertito con modifiche dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8) (in vigore dal 22 dicembre 2020)


Art. 27bis – Unità da diporto a controllo remoto
Art. 28 – Potenza dei motori.
Art. 29 – Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza.
Art. 30 – Manifestazioni sportive.
Art. 31 – Navigazione temporanea.
Art. 32 – Autorizzazione alla navigazione temporanea.

Capo III – Persone trasportabili ed equipaggio

Art. 34 – Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto.
Art. 35 – Numero minimo dei componenti dell’equipaggio delle unità da diporto.
Art. 36 – Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto.
Art. 36bis. – Titoli professionali del diporto .
Art. 37 – Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio.
Art. 38 – Ruolino di equipaggio.

Capo IV – Patenti nautiche

Art. 39 – Patente nautica.
Art. 39-bis. – Anagrafe nazionale delle patenti nauliche

Capo V – Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto

Art. 40 – Responsabilità civile.
Art. 41 – Assicurazione obbligatoria.

Titolo III
DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE

Capo I – Locazione di unità da diporto

Art. 42 – Locazione e forma del contratto.
Art. 43 – Scadenza del contratto.
Art. 44 – Prescrizione.
Art. 45 – Obblighi del locatore.
Art. 46 – Obblighi del conduttore.

Capo II – Noleggio

Art. 47 -Noleggio di unità da diporto.
Art. 48 – Obblighi del noleggiante.
Art. 49 – Obblighi del noleggiatore.
Art. 49bis – Noleggio occasionale.

Capo II-bis – Figure professionali per le unità da diporto

Art. 49ter – Mediatore del diporto
Art. 49quater – Attività del mediatore del diporto
Art. 49quinquies – Istruttore di vela
Art. 49sexies – Elenco dell’istruttore di vela e condizioni dell’iscrizione

Capo II-ter – Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica

Art. 49septies – Scuole nautiche
Art. 49octies – Centri di istruzione per la nautica

Capo II-quater -Strutture dedicate alla nautica da diporto

Art. 49nonies – Disciplina del transito delle unità da diporto
Art. 49decies – Campi di ormeggio attrezzati
Art. 49undecies – Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti
Art. 49duodecies – Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare

Titolo IV
EDUCAZIONE MARINARESCA

Art. 52 – Giornata del mare e cultura marina

Titolo V
NORME SANZIONATORIE

Illeciti amministrativi

Art. 53 – Violazioni commesse con unità da diporto.
Art. 53bis – Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza dell’alcool
Art. 53ter – Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza di alcool per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali
Art. 53quater – Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Art. 53quinquies – Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza.
Art. 54 – Abusivo utilizzo dell’autorizzazione alla navigazione temporanea.
Art. 55 – Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza.
Art. 55bis – Sanzioni per danno ambientale.
Art. 57 – Rapporto delle violazioni.
Art. 57bis – Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico
Art. 57ter – Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta

Titolo VI
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 – Durata dei procedimenti.
Art. 59 – Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
Art. 60 – Denuncia di evento straordinario.
Art. 61 – Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali.
Art. 62 – Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne.
Art. 63 – Tariffe per prestazioni e servizi.
Art. 64 – Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
Art. 65 – Regolamento di attuazione.
Art. 66 – Disposizioni abrogative.
Art. 67 – Disposizioni transitorie e finali.

ALLEGATI


Allegato II – REQUISITI ESSENZIALI.

Allegato VIII – DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITÀ.

Allegato XVI – Tabella A – DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B;

Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto;

Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica, ed in particolare l’articolo 6, recante delega al Governo per l’emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, della salute, delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle attività produttive;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Capo I
Disposizioni generali


Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all’articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172(14)

1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unità di cui all’articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172. e dal decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 Febbraio 1998. n. 30. (15)

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.

3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell’applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l’imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.

Art. 2
Unità da diporto utilizzata a fini commerciali
 (16)

1. L’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

  • a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
  • b) è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
  • c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
  • c-bis) è utilizzata per assistenza all’ormeggio nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto; (16)
  • c-ter) è utilizzata per l’attività di assistenza e di traino; (16)
  • c-quater) è utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l’esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio. (123)

2. L’utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN),(16) con l’indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell’annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

2-bis. Nel caso di natanti l’utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.(16)

3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia (16) con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell’Unione europea o di un Paese terzo, l’esercente presenta allo Sportello telematico dei diportista (STED) (16) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell’unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, validata dall’Ufficio dì conservatorìa centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED) (16), deve essere mantenuta a bordo.

4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.

Art. 2-bis
Nautica sociale
 (124)

1. Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:
  • a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
  • b) il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi psicologici, dell’apprendimento o della personalità.
2. Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita la disciplina della nautica sociale e le eventuali facilitazioni per l’ormeggio delle unità da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina.
 

Art. 3
Unità da diporto 
(17)

1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
  • a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
  • b) unità utilizzata a fini commerciali – commercial yacht: si intende ogni unità di cui all’articolo 2 del presente codice, nonché le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
  • c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/lSO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate dì stazza lorda, di seguito TSL;
  • d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera e);
  • e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero fino (125) a 100 TSL. costruita in data anteriore al 1″ gennaio 1967;
  • f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
  • g) natante da diporto: sì intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari a inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera e), con esclusione delle moto d’acqua;
  • h) moto d’acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria dì propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anzichè al suo interno.
  • h-bis) unità da diporto a controllo remoto: unità da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando. (126)


Capo II
Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto

Art. 14
Rinvio

1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.

1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all’articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. (18)


Titolo II
REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITà DA DIPORTO

Capo I
Iscrizione delle unità da diporto


Art. 15
Iscrizione (19)

1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).

2. Il proprietario o l ‘utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o di un’imbarcazione da diporto può chiedere l’iscrizione provvisoria dell’unità, presentando apposita domanda.

3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l’ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), purchè munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

4. Il proprietario o l’utilizzatore dell’unita da diporto in locazione finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l’annotazione della perdita di possesso dell’unità medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del codice penale, presentando l’originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta può essere presentata in caso dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l’indisponibilità dell’unità da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita di possesso per l’intestatario dell’unità da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria rientri nel possesso dell’unità può richiederne l’annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità relative alla presentazione dell’istanza dì perdita e di rientro in possesso dell’unità da diporto.

Art. 15-bis
lscrizione di navi da diporto 
(20)

1. Il proprietario o l’utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, chiede l’iscrizione, anche provvisoria, nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e il certificato di stazza.

2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti Indicati al camma 1, è fatto obbligo di presentare l’estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza, può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l’attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.

3. la presentazione di un certificato dell’autorità competente estera, con validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l’avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui nell’estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al comma 3 sono indicale le generalità del proprietario e i dati identificativi dell’unità, non è necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l’obbligo di presentazione del certificato di stazza o l’attestazione provvisoria di cui al comma 2.

5. Per l’annotazione dell’utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi da diporto, il proprietario o l’utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziarla presenta allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell’impresa individuale o della società esercente le attività di cui all’articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all’articolo 2, svolta dall’esercente. L’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle& unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione.

6. è fatta salva la facoltà per il proprietario o per l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali In nave da diporto.


Art. 15-ter
Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche
 (20)

1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro Internazionale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertilo con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

2. Le modalità di iscrizione sono determinale con il regolamento di attuazione del presente codice.

3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:

  • a) la licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;·(127)
  • b) il ruolino di equipaggio, di cui all’articolo 38;
  • c) il libro unico di bordo.
4. La licenza e il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettere a) e c), sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. (128)

5. È fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la licenza di cui al comma 3, lettera a) con l’atto di nazionalità di cui all’articolo 150 del codice della navigazione e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all’articolo 170 del medesimo codice(129)
Art. 16
Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria

1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e sulla licenza di navigazione del nominativo dell’utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto. (21)

1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell’annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l’avvenuta cancellazione dell’annotazione al proprietario e all’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest’ultimo la restituzione della licenza di navigazione. (22)

1-ter. Nel caso di perdita della disponibilità dell’unità da diporto, il proprietario o l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell’annotazione di cui al comma 1, a seguito dell’annotazione della perdita di possesso di cui all’articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l’avvenuta cancellazione dell’annotazione al proprietario e utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest’ultimo la restituzione della licenza di navigazione. (22)

Art. 17
Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto (23)

1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall’interessato, entro sessanta giorni o, se l’interessato è residente all’estero, entro centoventi giorni, dalla data dell’atto, mediante trascrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione.

2. La ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.

3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia all’Uffìcio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell’interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell’accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l’interessato non vi provveda nel termine indicato l’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.

4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell’interessato avanzata entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l’applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

4~bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.

Art. 18
Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all’estero

1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)(24) se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l’autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta.

2. L’elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea che Intendono iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all’unità iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia. (25)

Art. 19
Iscrizione di imbarcazioni da diporto (26)

1. Per ottenere l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE, rilasciata ai sensi dell’allegalo XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno del soggetti indicati nell’articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unità da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica è sostituita da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.(27)

1-bis. Per ottenere l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di un’unità da diporto di propria costruzione, ferma restando l’applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l’unità presenta, in luogo del titolo di proprietà di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, nella quale autocertifica le predette circostanze e che l’unità da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando altresì il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo.
 (130)

2. Per le unità provenienti da uno Stato membro, dell’Unione europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 è aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l’unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell’unità da diporto non preveda l’iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell’unità o del suo legale rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 è sostituita da una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. (28)

3. Qualora il proprietario o l’utilizzatore in locazione finanziaria in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell’Unione europea o di Stati terzi individuati con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in luogo dal titolo di proprietà, è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell’autorità straniera competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall’attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell’unità. (29)

4. Per l’iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell’area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è sostituita da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. (30)

4-bis. Per l’annotazione dell’utilizzo a fini commerciali nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta all’ufficio d’iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da l a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l’indicazione delle imprese individuali o società esercenti le attività di cui all’articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all’articolo 2, svolta dall’esercente. L’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione. è fatta salva la facoltà per il proprietario o dell’utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto. (31)

Art. 20
Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto (32)

1. Il proprietario di un’imbarcazione o di una nave da diporto o l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, può chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l’assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda è allegata:

  • a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato, nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa;
  • b) dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste;
  • c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo;
  • d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 2. (33)

1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato dl stazza, anche provvisorio(34)

2. L’assegnazione del numero di immatricolazione determina l’iscrizione dell’unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell’intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell’assegnazione stessa. Contestualmente all’iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione, il certificato di sicurezza e il ruolino di equipaggio(131)

3. Decorsi sei mesi dall’assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l’iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti a uno Sportello telematico del diportista (STED) (35) e il proprietario dell’unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell’articolo 19.

Art. 21
Cancellazione dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) (36)

2. La cancellazione delle unità da diporto dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) può avvenire, secondo le modalità stabilite nel regolamento d’attuazione del presente codice: (37)

  • a) per vendita o trasferimento all’estero;
  • b) per demolizione;
  • c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
  • d) per passaggio ad altro registro;
  • e) per perdita effettiva o presunta.

2-bis. Il proprietario che intende vendere all’estero la nave o l’imbarcazione o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per l’iscrizione nei registri di un paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso. (38)

2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione dì bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l’articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (38).

2-quater. Ai fini dell’accertamento di cui all’articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato. (38)


Capo II
Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto

Art. 22
Documenti di navigazione e tipi di navigazione

1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all’atto dell’iscrizione, sono: (39)

  • a) fatta salva la disciplina prevista dall’articolo 15-ter, comma 3, lettera a), per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche(132) la licenza di navigazione, anche provvisoria (40), che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
  • b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.

2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all’atto dell’iscrizione, sono: (39)

3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:

  • a) imbarcazioni senza marcatura CE:
    • 1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
    • 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
  • b) imbarcazioni con marcatura CE:
    • 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all’allegato II;
    • 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all’allegato II;
    • 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all’allegato II;
    • 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all’allegato II.

Art.23
Licenza di navigazione

1. La licenza di navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali, è redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (42)

2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unità da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario, il nome dell’unità se richiesto, il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull’unità, nonché l’eventuale uso commerciale dell’unità stessa. (43)

3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.

4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell’unità sia in corso di validità.

5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati allo Sportello telematico del diportista (STED) su supporto informatico o per via telematica. (44)

6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dallo Sportello telematico del diportista (STED) con licenza provvisoria la cui validità non può essere superiore a sei mesi. (45)

Art. 24
Rinnovo della licenza di navigazione

1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell’ articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell’apparato motore come definite nell’ articolo 3, comma 1, lettera h), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata. (46)

2. La ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dalla Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l’apparato ricetrasmittente di bordo (133) per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti. (47)


Art. 24-bis
Dichiarazione di armatore
 (48)

1. Chi assume l’esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l’esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore.

2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui all’articolo 7, comma l, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero verbalmente. In quest’ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice.

3. Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, all’atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l’uso dell’unità.

4. La dichiarazione di armatore deve contenere:
  • a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell’armatore;
  • b) gli elementi di individuazione dell’unità.
5. Quando l’esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al comma 4, deve contenere:
  • a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario;
  • b) l’indicazione del titolo che attribuisce l’uso dell’unità.
6. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e annotata sulla licenza di navigazione.

7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).

8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unità da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l’utilizzatore dell’unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria.

9. L’armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l’utilizzo che l ‘esercizio dell’unità da diporto. Per le obbligazioni contratte ln occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l’armatore di una unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessivo a una somma pari al valore dell’unità e all’ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell’armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l’ordine delle rispettive cause di prelazione e a esclusione di ogni altro creditore.

10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano le disposizioni del Titolo III, Capo I e II, del codice della navigazione e le relative norme attuative.

Art. 25
Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell’unità (49)

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici.
Dopo il numero di individuazione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto. (50)

1-bis. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all’articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione già assegnali. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera “X” di seguito ai predetti numeri di Iscrizione. (51)

2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (52)

3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l’imbarcazione o la nave da diporto con un numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l’identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all’ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume. (53)

Art. 26
Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio (54)

1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell’unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. (55)

1-bis. Il certificato di Idoneità al noleggio attesta lo stato di idoneità dell’unità al noleggio ed è rilasciato dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. (56)


Art. 26-bis
Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare
 (57)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche a fìni commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolare riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica annualmente l’attuazione delle predette direttive.

2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma 1, è istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguilo di un accertamento favorevole sulla regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.

3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ail controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.

4. I controlli alle unità da diporto sono svolti anche tramite l’accesso all’anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all’articolo 39-bis del presente codice, all’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti dall’articolo 8-bis, comma I, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
Art. 27
Natanti da diporto e moto d’acqua (134)

1. I natanti da diporto e le moto d’acqua sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all’articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all’articolo 26.
 
2. I natanti da diporto, a richiesta dell’interessato, possono essere iscritti nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto.
 
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
  • a) entro sei miglia di distanza dalla costa;
  • b) entro dodici miglia di distanza dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione è tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l’attestazione di idoneità rilasciata dai predetti organismi;
  • c) entro un miglio di distanza dalla costa, se denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo’, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all’allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e, comunque, non oltre dodici miglia di distanza dalla costa.
 
5. Le moto d’acqua possono navigare entro un miglio di distanza dalla costa.
 
6. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), ovvero delle moto d’acqua di cui al comma 5, sono disciplinate dall’autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competenti.
 
7. L’utilizzatore di natanti da diporto ovvero di moto d’acqua utilizzati ai fini commerciali di cui all’articolo 2, è obbligato a:
  • a) essere in possesso di patente nautica;
  • b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che l’unità da diporto è abilitata a trasportare;
  • c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;
  • d) dotare l’unità da diporto dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.
8. Per l’utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l’obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall’articolo 39 del presente codice. Nei casi in cui non ricorre l’obbligo di patente nautica e il locatario del natante da diporto non è in possesso di patente nautica, il locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali per il comando dell’unità da diporto, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.
 
9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. Per eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto di cui al primo periodo, si provvede con ordinanza dell’autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente, rispettivamente, per le acque marittime o per le acque interne, d’intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative.

Art. 27-bis
Unità da diporto a controllo remoto (135)
 
1. I sistemi di comando remoto delle unità da diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonché di sistemi di condotta di bordo.
 
2. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l’armatore delle unità da diporto a controllo remoto può imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessità.
 
3. Chiunque esercita il controllo remoto delle unità di cui al presente articolo ne assume e mantiene il comando e, nei casi previsti dall’articolo 39, è in possesso di patente nautica.

Art. 28
Potenza dei motori

1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.

2. Per ogni singolo motore il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l’importatore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (64)

3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.

Art. 29
Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza 
(65)

1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall’autorità competente.

2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall’autorità competente.

3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l’obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell’apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello spazio economico europeo.
Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell’autorità competente.

4. L’istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico, rivolta all’autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata allo Sportello telematico del diportista (STED) (66) , che provvede:

  • a) all’assegnazione del nominativo internazionale;
  • b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
  • c) alla trasmissione all’autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all’apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell’apparato stesso.

6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all’ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico (67) avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall’unità su cui l’apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per I natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame(68)

7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all’obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

8. I contratti per l’esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all’autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assunzione di responsabilità della funzionalità dell’apparato e l’impegno ad utilizzare l’apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l’impiego dell’apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il Ministero dello sviluppo economico (67), di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando io ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell’amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.

11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria l’installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare, o con apparato equivalente, (136) della posizione.

11-bis. Il comandante (137) dell’unità da diporto è responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione dal presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo. (69)

11-ter. Con ii regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unità da diporto, incluse le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l’individuazione dei mezzi di salvataggio, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all’innovazione tecnologica. (69)

Art. 30
Manifestazioni sportive

1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) (70), ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.

2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell’articolo 27, per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall’autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.

3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall’autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l’unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.

4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l’organizzazione dell’attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1.

Art. 31
Navigazione temporanea

1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata allo scopo di:

  • a) verificare l’efficienza degli scafi o dei motori;
  • b) presentare unità da diporto al pubblico o ai singoli interessati all’acquisto; (71)
  • c) trasferire unità da diporto da un luogo all’altro anche per la partecipazione fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all’estero(71)

2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza. (72)

3. La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione.

4. L’atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell’unità da diporto. L’atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi(73)

4-bis. L’autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull’originale e riporta l’annotazione delle attività commerciali di cui al comma 1. (74)

5. L’unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell’autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.

6. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell’autorizzazione. In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all’articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti ìistituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto(75)

6-bis In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l’efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare del! ‘autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona In possesso del certificato “First Aid” ovvero di quello “Medical care” a seconda che ìunità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione. (76)

Art. 32
Autorizzazione alla navigazione temporanea

1. L’autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti:

  • a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
  • b) certificato d’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all’articolo 31, comma 2, del presente codice(77)

Capo III
Persone trasportabili ed equipaggio


Art. 34
Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto

1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l’autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.

2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili è quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.

3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:

  • a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell’allegato II;
  • b) per le unità non munite di marcatura CE:
    • 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
    • 2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all’articolo 65.

Art. 35
Numero minimo dei componenti dell’equipaggio delle unità da diporto

1. è responsabilità del comandante o del conduttore dell’unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l’equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.



Art. 36
Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto

1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.


Art. 36-bis
Titoli professionali del diporto (78)

1. è istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2″ classe.
2. Con decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172. al fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilità dei titoli professionali del diporto con le innovazioni introdotte dal presente articolo.

Art. 37
Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attività di noleggio.

Art. 38
Ruolino di equipaggio

1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto , anche utilizzate a fini commerciali, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, quali membri dell’equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall’armatore all’autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell’iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento. (79)

1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predelle unità senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo all’armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all’autorità marittima o della navigazione interna competente la composizione effettiva dell’equipaggio di ciascuna unità. (80)
 

Capo IV
Patenti nautiche
 (81)

Art. 39
Patente nautica

1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:

  • a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d’acqua;
  • b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell’unità è installalo un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentalo, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV. (82)

2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.

3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:

  • a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
  • b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
  • c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.

4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all’attività di istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall’assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.

5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell’abilitazione al comando, alle unità da diporto.

6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie:

  • a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua,·
  • b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
  • c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;
  • d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d’acqua. (83)
6-bis. Per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata della loro validità, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unità da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validità, nonché prescrizioni relative all’utilizzo di specifici adattamenti o all’avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all’esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il regolamento di attuazione del presente codice, adottato anche di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale. (84)

6·ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da:
  • a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente.
  • b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza,
  • c) i sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d’altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi. (84)
6-quater. La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso dì abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. (84)

6-quinquies. La facoltà di cui ai commi 6-ter e 6-quater è esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice. (84)


Art. 39-bis (85)
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche

1. Per finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l’uso di unità da diporto, di ottimizzazione dell’azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull’utenza diportistica, anche a favore di altre Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita l’anagrafe nazionale delle patenti nautiche nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 dello stesso codice. (138)

2. Nell’anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:
  • a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica;
  • b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca,
  • b-bis) le limitazioni e le prescrizioni di cui all’articolo 39, comma 6-bis; (139)
  • c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice, dal relativo regolamento di attuazione o da altri leggi o regolamenti applicabili in materia, che comportano l’irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, anche per effetto di recidive; (139)
  • d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l’emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti annotate in anagrafe. (139)
3. L’anagrafe di cui al comma 1 è completamente informatizzata ed è popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporli, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione con riferimento ai certificati di assicurazione rilasciati, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporli, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e del trasporti. (139)
 
3-bis. L’annotazione del cambiamento della residenza del titolare della patente nautica è effettuata dal Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che aggiorna il dato nell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il Ministero dell’interno rende disponibili, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il medesimo Ministero ai sensi del citato articolo 62. (140)
 
4. L’accesso ai dati contenuti nell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche è consentito:
  • a) alle autorità pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalità dallo stesso disciplinate;
  • b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della medesima legge;
  • e) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti l’organizzazione e il funzionamento dell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, assicurando la protezione dei dati personali per i diritti e le libertà degli interessati attraverso misure di garanzia appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonché le modalità di accesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3. (138)
 

Capo V
Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto


Art. 40
Responsabilità civile

1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall’articolo 3, è regolata dall’articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall’articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell’unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l’utilizzatore dell’unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.

Art. 41
Assicurazione obbligatoria

1. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (86) , e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall’articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità sulla quale vengono applicati.

3. L’articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (87), si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all’articolo 2 del presente codice, con l’obbligo di assicurazione della responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate. (88)

Titolo III
DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITà DA DIPORTO E SULLA MEDIAZIONE

Capo I
Locazione di unità da diporto

Art. 42
Locazione e forma del contratto

1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato.

2. Con l’unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.

4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.

Art. 43
Scadenza del contratto

1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s’intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell’unità da diporto.

2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

Art. 44
Prescrizione

1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell’articolo 43, dalla riconsegna dell’unità.

Art. 45
Obblighi del locatore

1. Il locatore è tenuto a consegnare l’unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.



Art. 46
Obblighi del conduttore

1. Il conduttore è tenuto ad usare l’unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

Capo II
Noleggio


Art. 47
Noleggio di unità da diporto (141)
 
1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l’unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.
 
2. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l’attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.
 
3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
 
4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volontà delle parti, sono stipulati più contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti è riportata l’indicazione del numero delle persone da imbarcare.
Art. 48
Obblighi del noleggiante

1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l’unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore o dei noleggiatori a cabina (142) e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.


Art. 49
Obblighi del noleggiatore

1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all’acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.

1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto. (143)


Art. 49-bis
Noleggio occasionale (2)

1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, (8) ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all’articolo 3, comma 1 iscritte nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità. (89)

2. Il comando e la condotta dell’imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’imbarcazione ovvero attraverso l’utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso da almeno tre anni (144) della patente nautica di cui all’articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.
Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l’effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempiment(90), all’Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all’Inps ed all’Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2.
L’effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all’Inps o all’Inail comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme. (91)

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. I proventi derivanti dall’attività di noleggio di cui al comma 1di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni (9), sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio.
L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma.
Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l’imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione del presente comma.
La mancata comunicazione all’Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.

Capo lI-bis
Figure professionali per le unità da diporto (92)
Art. 49-ter (93)
Mediatore del diporto


1. è istituita la figura professionale del mediatore del diporto.

2. è mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto.

3. Il mediatore del diporto può svolgere esclusivamente l’attività indicata al comma 2 nonché, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n.135, e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attività connesse o strumentali e svolge la propria attività professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.

4. Il mediatore del diporto non può delegare le funzioni relative all’esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.

5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto medesimo.

6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile.



Art. 49-quater (93)
Attività del mediatore del diporto

1. L’attività di cui all’articolo 49-ter è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993. n. 580, e dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale.

3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
  • a) cittadinanza dell’Unione europea;
  • b) età minima di 18 anni;
  • c) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
  • d) avere assolto l’obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
  • f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;
  • g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannali a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Il corso di cui al comma 3, lettera e), è organizzato annualmente dalle Regioni. L’iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisuralo al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del corso.

5. L’ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il mediatore del diporto di cui all’articolo 49-ter che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la condotta:
  • a) ammonimento, che consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni;
  • b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione;
  • c) sospensione, che consiste nell’esclusione temporanea dall’esercizio dell’attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
  • d) inibizione perpetua dell’attività, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell’attività professionale. L’inibizione perpetua è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell’attività professionale da parte dell’incolpato.
7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.

8. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:

  • a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 4, lettera f) (rectius: comma 3, lett. f);
  • b) emissione del decreto di fermo di cui all’articolo 384 del codice di procedura penale e dell’ordinanza di custodia cautelare di cui all’articolo 285 del codice di procedura penale;
  • c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni,
  • d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 13, lettera b);
  • e) assegnazione a una casa di Cura e di custodia di cui all’articolo 219 del codice penale;
  • f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall’articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del codice penale.
9. Nel caso di esercizio dell’azione penale contro un mediatore del diporto la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall’esercizio professionale dell’attività fino alle sentenze che definiscono il grado di giudizio.

10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare di cui al comma 9 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 7.

11. L’inibizione perpetua dell’attività può essere pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:
  • a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
  • b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall’articolo 222, secondo comma, del codice penale;
  • c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
  • d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, neI rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.

13. Con decreto da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di cui al comma 3, lettera d), nonché nel rispetto del principio del contraddittorio e dei principi generali dell’attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la violazione.
 
Art. 49-quinquies (93)
Istruttore di vela

1. è istruttore professionale di vela colui che, in cambio di un corrispettivo o una retribuzione, insegna le diverse tecniche della navigazione a vela e istruisce alla pratica velica nelle acque marittime e in quelle interne anche per la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. L’attività dell’istruttore professionale di vela può essere esercitata anche in modo non esclusivo e non continuativo purchè abitualmente e non occasionalmente.
 
2. L’iscrizione e la permanenza nell’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela di cui all’articolo 49-sexies è condizione per l’esercizio della professione e per l’uso del titolo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita la professione di istruttore di vela in mancanza di detta iscrizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000.
 
3. Gli istruttori professionali di vela sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
4. L’esercizio della professione di istruttore professionale di vela in violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dal regolamento, di cui al comma 10, lettera c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
 
5. In caso di esercizio dell’attività di istruttore professionale di vela in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 10 o di mancanza dei requisiti di cui all’articolo 49-sexies, comma 2, è adottato un provvedimento disciplinare motivato di avvertimento o di censura o di sospensione da un minimo di due mesi a un massimo di dodici mesi o di radiazione, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 10.
 
6. La sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività di istruttore professionale di vela è irrogata, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
  • a) carenza della copertura assicurativa di cui all’articolo 49-sexies, comma 2, lettera e);
  • b) emissione del decreto di fermo di cui all’articolo 384 del codice di procedura penale e dell’ordinanza di custodia cautelare di cui all’articolo 285 del codice di procedura penale;
  • c) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 8, lettera b);
  • d) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all’articolo 219 del codice penale;
  • e) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall’articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;
  • f) esercizio dell’azione penale per ipotesi di reato inerenti o connessi alla professione.
7. La sospensione di cui al comma 6 cessa di avere effetto al venir meno delle circostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 6. La sospensione disposta ai sensi della lettera f) del comma 6 cessa di aver effetto a seguito di sentenza di assoluzione intervenuta in qualsiasi grado di giudizio.
 
8. La sanzione disciplinare della radiazione dall’elenco di cui all’articolo 49-sexies dell’istruttore professionale di vela è disposta nei seguenti casi:
  • a) perdita dei requisiti morali di cui all’articolo 49-sexies, comma 2, lettera c);
  • b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall’articolo 222, comma 2, del codice penale;
  • c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ai sensi dell’articolo 216 del codice penale.
9. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di esercizio della professione di istruttore professionale di vela sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalla Capitaneria di porto competente per territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono annotate nell’elenco nazionale degli istruttori
professionali di vela.
 
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della difesa, dell’istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie in conformità alle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 49-sexies nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:
  • a) individuazione dei brevetti e delle qualifiche professionali rilasciati, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (SNAQ) del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche – European Qualification Framework (EQF) dell’Unione europea, dalla Marina militare, dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana, validi per l’accesso alla professione di istruttore di vela;
  • b) disciplina dell’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, ivi compresi la struttura, l’organizzazione, la tenuta, l’aggiornamento, l’accesso e la vigilanza, le informazioni da pubblicare, i tempi e le modalità di diffusione dell’elenco, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e, in particolare, delle linee guida di cui all’articolo 71 del medesimo codice, nonché nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati e del rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679;
  • c) modalità di comunicazione degli estremi della polizza assicurativa degli istruttori professionali di vela e di ogni sua variazione agli allievi e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la registrazione nell’elenco nazionale;
  • d) modalità di riconoscimento della qualifica di esperto velista, rilasciata in data antecedente all’entrata in vigore del decreto, ai fini dell’iscrizione nell’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela;
  • e) condizioni e modalità per il rilascio, in fase di acquisizione di uno dei brevetti o delle qualifiche professionali di cui alla lettera a), del certificato di idoneità psichica e fisica da parte dei medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione;
  • f) procedimento disciplinare, ivi comprese le procedure di impugnazione in via amministrativa e di esecuzione delle sanzioni disciplinari nel rispetto del principio del contraddittorio e dei principi generali dell’attività amministrativa;
  • g) procedure di accesso, impugnazione e rettifica da parte degli interessati dei dati personali trascritti nell’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.».

Art. 49-sexies (145)
 
Elenco nazionale degli istruttori professionali di vela
 
1. è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.
 
2. Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
  • a) hanno un’età minima di diciotto anni;
  • b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
  • c) salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per esercizio abusivo della professione, o per delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, o per delitti che comportano l’interdizione dall’esercizio della professione per un periodo non inferiore a tre anni, non hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni;
  • d) sono in possesso di brevetto o di qualifica professionale che abilita all’insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela ai sensi dell’articolo 49-quinquies, comma 10, lettera a);
  • e) hanno stipulato la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione;
  • f) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio o superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l’interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della
  • lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ). Si prescinde dal requisito di competenza nella conoscenza della lingua italiana qualora l’insegnamento sia impartito esclusivamente ad allievi stranieri in lingua inglese o nella loro lingua madre;
  • g) certificato di idoneità psichica e fisica di cui all’articolo 49-quinquies, comma 10, lettera e), ovvero rilasciato da un’autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione europea in cui il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e d), non sono richiesti nei confronti di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, del brevetto o della qualifica professionale conseguiti in altri Stati membri dell’Unione europea, ovvero conformemente all’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, se il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti in Paesi terzi.

4. L’iscrizione nell’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è subordinata al pagamento di un diritto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei diritti di iscrizione affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese di gestione dell’elenco nazionale degli istruttori di vela e della vigilanza sull’esercizio della professione di istruttore di vela.
 
5. L’iscrizione nell’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela ha efficacia per cinque anni. Su richiesta dell’interessato, l’iscrizione è rinnovata per altri cinque anni se permangono i requisiti di cui al comma 2 e previo pagamento del diritto di cui al comma 4. Il rinnovo dell’iscrizione può essere richiesto anche oltre il termine dei cinque anni dall’iscrizione o dal rinnovo precedente.

6. L’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela é pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici, della Marina militare, della Lega navale italiana e della Federazione italiana vela ed è aggiornato semestralmente.».

Capo II-ter (94)
Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica
Art. 49-septies (95)
Scuole nautiche


1. Le scuole per l’educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L’attività di scuola nautica è esercitata nella forma dell’impresa o del consorzio di imprese.

2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province, delle città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali è ubicata la sede principale o le eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le province, le città metropolitane e le province autonome dispongono l’esecuzione di idonei controlli sull’esercizio dell’attività delle scuole nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l’irregolare esercizio dell’attività.
 
3. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio di una scuola nautica è presentata, per il tramite dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio di ubicazione della sede principale da persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale della scuola, vale quanto previsto dall’articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
 
4. La SCIA per l’esercizio di una scuola nautica può essere presentata da soggetti che:
  • a) hanno compiuto gli anni ventuno;
  • b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
  • c) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l’interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ);
  • d) dispongono di adeguata capacità patrimoniale o di polizza fideiussoria.
5. Per le persone giuridiche i requisiti prescritti dal comma 4 sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacità patrimoniale o della polizza fideiussoria, che è richiesta alla persona giuridica.
 
6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l’esercizio di una scuola nautica non può essere presentata dai soggetti che:
  • a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  • b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • c) hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  • d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento.
7. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al comma 6 si applicano al legale rappresentante.
 
8. A ciascuna sede della scuola nautica è preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacità patrimoniale. Per la sede principale il responsabile didattico può coincidere con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile didattico è un dipendente della scuola nautica o collaboratore familiare ovvero, nel caso di società di persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore. Il medesimo responsabile didattico può essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel territorio di una stessa provincia o città metropolitana o provincia autonoma.

9. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare, per il tramite dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio la SCIA per l’esercizio di una scuola
nautica. Gli istituti tecnici che svolgono attività di scuola nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa del Ministero dell’istruzione.

10. Le scuole nautiche svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più delle categorie previste dall’articolo 39, comma 6 del presente codice, possiedono un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e hanno la disponibilità giuridica di almeno un’unità da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni complessive in personale, attrezzature e unità da diporto delle singole scuole nautiche consorziate possono essere adeguatamente ridotte.
 
11. Per l’effettuazione dei corsi, la scuola nautica dispone in organico di uno o più insegnanti di teoria e, per l’effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella SCIA per l’esercizio dell’attività di scuola nautica o di variazione del personale docente in organico è indicato il personale insegnante e istruttore impiegato ed è comprovato il possesso dei requisiti prescritti.
 
12. Possono svolgere l’attività di insegnamento teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i soggetti in possesso dell’abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno svolto attività di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non più di cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B. L’attività di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall’istruttore professionale di vela di cui all’articolo 49-quinquies del presente codice. Le attività rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilità previste dall’articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

13. Possono svolgere attività di istruzione pratica al comando di unità da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. L’attività di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall’istruttore professionale di vela di cui all’articolo 49-quinquies del presente codice.
 
14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono presentare i seguenti requisiti:
  • a) hanno un’età non inferiore ad anni ventuno;
  • b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
  • c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al comma 6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume;
  • d) se istruttori pratici, sono in possesso di certificato di idoneità psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione;
  • e) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l’interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente eertificatore (CLIQ).
15. Le scuole nautiche possono richiedere all’autorità marittima o all’ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.

16. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la segnalazione certificata di inizio attività o in mancanza dei requisiti di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell’articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione dall’esercizio dell’attività di scuola nautica.
 
17. Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso scuole nautiche ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità giuridica di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di cui ai commi 12, 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell’articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.

18. In caso di esercizio dell’attività di scuola nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 21, è adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall’esercizio dell’attività, o di interdizione dall’esercizio dell’attività nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 21.
 
19. La sanzione disciplinare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività di scuola nautica è obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui al comma 6 da parte del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica.
 
20. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di scuola nautica sono irrogate dalla provincia o dalla città metropolitana o dalla provincia autonoma competente per territorio ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie, nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:
  • a) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 2;
  • b) modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di una scuola nautica;
  • c) requisiti di idoneità e requisiti minimi di capacità patrimoniale;
  • d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica della scuola nautica in rapporto ai corsi impartiti;
  • e) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;
  • f) modalità di svolgimento dell’attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
  • g) requisiti e modalità per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma 15;
  • h) disciplina dell’attività pubblicitaria;
  • i) tariffario minimo;
  • l) disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall’esercizio dell’attività di scuola nautica.

Art. 49-octies (146)
Centri di Istruzione per la nautica

1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
 
2. I centri di istruzione per la nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
3. Le direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli ordinari sull’esercizio dell’attività e sulla permanenza dei requisiti da parte delle articolazioni e delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l’irregolare esercizio dell’attività. Qualora, all’esito delle attività di controllo, sussistano fondati sospetti in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, le predette autorità interessano la Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esiti dei controlli, da qualsiasi autorità effettuati, sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
4. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica è presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante dell’ente o dell’associazione nautici di livello nazionale. Il legale rappresentate risponde al predetto Ministero del regolare funzionamento del centro di istruzione per la nautica, nonché delle sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività.
 
5. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica può essere presentata da soggetti che:
  • a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;
  • b) hanno compiuto gli anni ventuno;
  • c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
  • d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l’interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della
  • lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
  • e) soddisfano i requisiti morali di cui all’articolo 49-septies, comma 6, del presente codice.
6. A ciascun centro di istruzione per la nautica, nonché a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale che svolge tale attività, è preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5.
 
7. Ciascun centro di istruzione per la nautica comunica l’elenco delle sue articolazioni o affiliazioni locali che svolgono attività di centro di istruzione per la nautica e i nominativi dei relativi responsabili didattici, nonché ogni loro variazione entro trenta giorni dalla data in cui è intercorsa, alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito territoriale sono ubicate le articolazioni o affiliazioni locali.
 
8. I centri di istruzione per la nautica svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o più categorie previste dall’articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, possiedono un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al comma 9 e hanno la disponibilità giuridica di almeno un’unità da
diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.
 
9. Per l’effettuazione dei corsi, il centro di istruzione per la nautica dispone di uno o più insegnanti di teoria e, per l’effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di istruzione per la nautica, nonché le sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie di porto competenti per territorio, i nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti prescritti.
 
10. Chiunque gestisce un centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell’articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione dall’esercizio dell’attività di centro di istruzione per la nautica.
 
11. Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso centri di istruzione per la nautica ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità di centri di istruzione per la nautica in mancanza dei requisiti di cui all’articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14 del presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell’articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.
 
12. In caso di esercizio dell’attività di centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 15 è adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall’esercizio dell’attività o di interdizione dall’esercizio dell’attività di centro di istruzione per la nautica, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 15.
 
13. La sanzione disciplinare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività di centro di istruzione per la nautica è obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui all’articolo 49-septies, comma 6, del presente codice, da parte del legale rappresentante dell’articolazione o dell’affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica.
 
14. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di centri di istruzione per la nautica sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalle Capitanerie di porto competenti per territorio rispetto al luogo in cui è stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:
  • a) modalità per il riconoscimento e per l’esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto;
  • b) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 3;
  • c) modalità per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale;
  • d) requisiti di idoneità;
  • e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica del centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti;
  • f) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;
  • g) modalità di svolgimento dell’attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
  • h) disciplina delle modalità di diffida o sospensione dall’esercizio dell’attività di centro di istruzione della nautica di cui al presente decreto.

Capo II-quater (96)
Strutture dedicate alla nautica da diporto

Art. 49-nonies (97)
Disciplina del transito delle unità da diporto

1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano al rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all’ormeggio e apprestamenti impiantistiche con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all’unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L’ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano rifugio gratuito per un tempo non inferiore alle quattro ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle 9:00 alle 19:00 e per non più di tre ormeggi nell’arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all’utilizzazione gratuita degli accosti in transito per il rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservata al transito è determinato nell’8% dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell’anno il numero dei posti barca stabilito come segue:
  • a) fino a 50 posti barca: due;
  • b) fino a 100 posti barca: tre;
  • c)i fino a 150 posti barca: cinque;
  • d) fino a 250 posti barca: dieci;
  • e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
  • f) da 501 a 750 posti barca: venti;
  • g) oltre 750 posti barca: venticinque.
3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato a natanti e a imbarcazioni da diporto, vela o a motore, condotte da persone diversamente abili o con persone diversamente abili a bordo è determinato nell’1% dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell’anno il numero dei posti barca stabilito come segue: (147)
  • a) fino a 80 posti barca: uno;
  • b) fino a 150 posti barca: due;
  • c) fino a 300 posti barca: tre;
  • d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
  • e) da 400 a 700 posti barca: sei;
  • f) oltre 700 posti barca: otto.
4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza un’area che risulta di comodo accesso è collocata la minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione a terra con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell’area e deve prevedere sistemi idonei allo specifico attracco, che consentano comodo accesso e uso. (147)

5. La persona diversamente abile che conduce la unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell’attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l’ormeggio, via radio o via telefono, la data e l’orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione fatta dall’autorità marittima competente.

6. Il posto di attracco riservato ai diversamente abili, quando non è impegnato a tale fine, può essere occupato da altre unità, con l’esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persone diversamente abile o con persona diversamente abile a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.

7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma tre è consentito, qualora non già occupato da altre unità con persona diversamente abile, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non consentano di prendere la navigazione, l’autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.

8. Le richieste le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotati in un registro, numerato siglato in ogni singola pagina dall’autorità marittima territorialmente competente.

9. In occasione di manifestazioni sportive mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzate dalle unità partecipanti alle gare presentate per l’esposizione.

10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente è disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri nelle unità da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri.

11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilità delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.

12. Nelle acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d’acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall’utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l’autorità o l’ente competente, con proprio atto determina le modalità attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di imbarco di transito idonee alla comoda fruizione da parte delle persone diversamente abili. Le tariffe relative all’utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di costo di imbarco.

13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.

Art. 49-decies (97)
Campi di ormeggio attrezzati

1. Gli enti gestori delle aree marittime protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l’impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell’area marina protetta. I progetti di installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nullaosta del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del mare, al parere vincolante dell’ufficio circondariale marittimo competente per territorio. Nell’ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al 15% degli ormeggi e riservata alle unità a vela.

2. Allo scopo di tutelare l’ecosistema, nell’ambito dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 è vietato l’ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:
  • a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall’ancoraggio delle unità da diporto;
  • b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell’area marina;
  • c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non onerosa anche per via telematica.
3. Gli enti gestori che istituiscono i campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e giornalieri di stazionamento negli stessi, anche in relazione all’attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla osta del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la protezione ambientale dell’area marina protetta.

5. Nell’allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all’individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alla dimensione delle unità per le quali viene effettuato l’ormeggio.

6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.

7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni del competente comando zona fari e la posizione le caratteristiche degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all’ufficio circondariale marittimo competente per il successivo inoltro all’Istituto geografico della marina militare.


Art. 49-undecies (97)
Assistenza e traino per Imbarcazioni e natanti in mare

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e di prevenire l’inquinamento in mare, è istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto.

2. Il servizio di cui al comma 1 è svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi derivanti dall’attività e comunicazione alla capitaneria di porto competente per le attività di cui all’articolo 68 del codice della navigazione. La citata comunicazione consente agli operatori di intervenire per l’assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24.

3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per l’incolumità delle persone a bordo, o vi è la presenza la possibilità di un inquinamento, è fatto obbligo anche l’operatore chiamato per l’assistenza di contattare immediatamente l’autorità marittima.

4. Le attività comprese nell’ambito del servizio di assistenza sono le seguenti:
  • a) riparazioni meccaniche, idraulici ed elettriche, nonché all’attrezzatura velica;
  • b) consegna di pezzi di ricambio le forniture di bordo in genere;
  • c) interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio, scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle batterie;
  • d) le altre attività che consentono di risolvere sul posto i problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale navigazione.
5. È consentito il traino fino alla struttura per la nautica da diporto più idonea tecnicamente ad accogliere l’unità nel caso di impossibilità di risolvere il problema sul posto, laddove tale attività non comporta alcun pericolo per la sicurezza della navigazione. È fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2 di comunicare tempestivamente al rientro presso la struttura per la nautica da diporto individuata le attività di cui ai commi 4 e 5 all’autorità marittima territorialmente competente.

6. Le spesa sostenuta per le attività di cui al comma 4, sono interamente a carico dei soggetti richiedenti.

7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento del servizio, i requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il servizio e i requisiti dell’imbarcazione utilizzata per il servizio.

Titolo IV

EDUCAZIONE MARINARESCA (98)


Art. 52 (99)
Giornata del mare e cultura marina

1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale “giornata del mare” presso istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del male inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

2. La giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949 n. 260.
 
3. In occasione della giornata di cui al comma 1 istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell’ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare.

4. Per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il ministro dell’istruzione dell’Università e della ricerca, sentiti i ministri degli esteri e della cooperazione internazionale, dell’ambiente e della tutela del territorio del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché il comitato olimpico nazionale italiano, impartisce le opportune direttive.

5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità italiana, anche all’estero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate alla costruzione dell’opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare.

6. Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle regioni, può essere inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l’insegnamento della cultura del mare dell’educazione marinara. L’insegnamento è impartito dai docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non è possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti d’istituto.

7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi con il Ministero della difesa, la Marina militare, il Corpo delle capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionale di categoria, nonché attraverso gli istituti tecnici-settore tecnologico, indirizzo trasporti logistica. 
(148)
 
8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente comunque senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica.
 

Titolo V
NORME SANZIONATORIE
Illeciti amministrativi


Art. 53 (100)
Violazioni commesse con unità da diporto

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non conseguita revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospeso ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.755 euro a 11.017 euro. La sanzione raddoppiata nel caso di comando condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. L’organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica scaduta.

3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto che non è in regola con quanto stabilito dall’articolo 17 in materia di trascrizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto non osserva una disposizione di legge di regolamento, un provvedimento legalmente emanato dall’autorità competenti in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, nelle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1.377 euro. Se il fatto è commesso con l’impiego di un natante da diporto la sanzione ridotta alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto, per i quali la potenza del motore installato e ambito di navigazione non è richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di età di cui all’articolo 39 del presente codice è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

6. Chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto supera i limiti di velocità previsti per la navigazione negli specchi d’acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge di lividi, nei corridoi destinati al lancio all’atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2.066 euro. La determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono utilizzate apparecchiature debitamente omologate le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.

7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione del presente codice, del regolamento di attuazione dello stesso un provvedimento emanato dall’autorità competente in base al presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria è obbligato in solido con l’autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.

9. La patente nautica è sospesa, da uno a tre mesi, per:
  • a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6;
  • b) chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto si mantiene una distanza inferiore ai 100 metri dal segnale di posizionamento del subacqueo;
  • c) chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo ricreativo non ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione, la patente nautica e revocata.


Art. 53-bis (101)
Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza dell’alcol

1. È vietato assumere ritenere il comando la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità di diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque assuma ritiene il comando la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità di diporto in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca reato:

  • a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.755 euro a 11.017 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da tre a sei mesi;
  • b) con la sanzione amministrativa da 3000 euro a 12.500 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da sei mesi a un anno;
  • c) con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l’unità appartenga a persona estranea all’illecito, nel caso in cui che assuma ritiene comando la condotta ovvero la direzione nautica di unità da diporto è stato di ebbrezza provoca un sinistro marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro marittimo la patente nautica sempre revocata nel caso in cui è stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro (g/l).

4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3, l’unità, qualora non possa essere condotta da altra persona idonea, può essere fatta trainare fino al luogo indicato dall’interessato fino alla più vicina struttura dedicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore.

5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da 1/3 alla metà quando la violazione è commessa dopo le 22:00 e prima delle 7:00.

6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o altrove, anche attraverso apparecchi portatili.

7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell’unità del porto si trova in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati con decreto del ministro delle strutture dei trasporti, di concerto con i ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentito il consiglio superiore di sanità, previa acquisizione del parere del garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi a maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Qualora non sia possibile effettuare l’accertamento di cui al comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatto di salvi ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate comunque a tali fini equiparate, per l’accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento di soccorso. In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, nonché rilasciano gli organi accertatori la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. E del referto sanitario in caso di cure mediche deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo accertatori che ha proceduto agli accertamenti, all’autorità competente che hai lasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito positivo, gli organi accertatori possono disporre ritiro della patente nautica per un periodo non superiore ai 10 giorni. La patente nautica può essere ritirata anche nel caso in cui l’esito degli accertamenti di cui al comma 8 non è immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata e depositata presso l’ufficio comando da cui dipende l’organo accertatori.

10. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 g per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell’unità da diporto è punito con la sanzione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo.

12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c), consegue in ogni caso il sequestro dell’unità salvo che la stessa appartenga a persona estranea alla violazione. Con provvedimento dell’autorità competente che ha disposto la sospensione della patente nautica è ordinato che il conduttore dell’unità da diporto si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni di cui al comma 13.

13. Con il provvedimento con il quale disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l’autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell’unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, qui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di 60 giorni.



Art. 53-ter (102)
Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza dell’alcol per soggetti di età inferiore ai 21 anni e per coloro che conducono un’unità da diporto utilizzata a fini commerciali.

1. È vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:
2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono ritengono al comando la condotta, direzione nautica di un’unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 g per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed è disposto il sequestro, salvo che l’unità appartenga a persone estranee all’illecito.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui all’articolo 53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni previste sono aumentati di un terzo; ove incorrono negli illeciti di cui all’articolo 53-bis, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. La patente nautica è sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente un tasso alcolemico superiore a 1,5 g per litro (g/l), per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero in caso di reiterazione nel biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma.

5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53-bis, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 6, 7 e 8 dell’articolo 53-bis, il conduttore dell’unità da diporto è soggetto alle sanzioni previste dal comma 2, lettera c) nel medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.



Art. 53-quater (103)
Conduzione di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un’unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. All’accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 53-ter, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente nautica è sempre revocata quando la violazione è commessa da uno dei conduttori di cui alla lettera b) del citato comma 1 dell’articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.

2. Se il conduttore di unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il sequestro dell’unità, salvo che l’unità appartenga a persona estranea all’illecito.

3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conduttore dell’unità da diporto si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle amministrazioni ovvero qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque
a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di accertamento e di soccorso.

7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai fini indicati al comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso alcolemico così come previsto negli articoli 53-bis e 53-ter del presente codice.

8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all’autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.

9. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica è ritirata ed è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.

10. L’autorità competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il conduttore dell’unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta giorni e dispone la sospensione in via cautelare della patente nautica fino all’esito della visita medica.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell’unità da diporto è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 53-bis, comma 2, lettera c). Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l’autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell’unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.




Art. 53-quinquies (104)
Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza

1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l’armatore o l’utilizzatore dell’unità da diporto in locazione finanziaria, si applica:
2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 è riportato sulla licenza di navigazione.

3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell’organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni.

4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, è disposto il sequestro cautelare amministrativo dell’unità da diporto, di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 54. (105)
Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea


1. Chiunque utilizza l’autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall’articolo 31, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro.



Art. 55. (106)
Esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto
1. Chiunque esercita le attività di cui all’articolo 2, comma 1, del presente codice senza l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.

2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 4.

3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica è sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione è reiterata nel biennio, la patente nautica è revocata.


Art. 55-bis. (107)
Sanzioni per danno ambientale

1. Le sanzioni di cui agli articoli 5353-bis53-ter53-quater54 55 sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni ivi previste è derivato danno o pericolo di danno all’ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.

2. In caso di danno o pericolo di danno all’ambiente è sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il sequestro dell’unità da diporto.

 


Art. 57
Rapporto delle violazioni

1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto.

2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l’ordinanza di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali. (13)

2. Ove si tratti di illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, l’autorità competente emette l’ordinanza di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle amministrazioni vigilanti di cui all’articolo 11, che possono disporre indagini supplementari.



Art. 57bis
Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico (7)


1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonché le attività di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unità da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la relativa somministrazione è disciplinata in maniera più restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso. (149)

2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l’utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell’inquinamento acustico.

2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, nell’ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. (108)

Art. 57-ter. (109)
Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una determinata violazione consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. La somma di cui al comma 2 è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti.

4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni del presente codice per cui è previsto il sequestro dell’unità da diporto o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente nautica, nonché quando il trasgressore si è rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve avere a bordo.


Titolo VI
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI


Art. 58
Durata dei procedimenti

1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.

1-bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti. (110)

2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l’uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all’articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l’uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.



Art. 59. (111)
Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall’obbligo di presentazione della nota di informazioni all’autorità marittima all’arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell’Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all’Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l’autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché a espletare le formalità di partenza quando lasciano l’ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l’estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l’equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.



Art. 60
Denuncia di evento straordinario

1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all’unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell’unità da diporto deve farne denuncia all’autorità marittima o consolare entro tre giorni dall’arrivo in porto con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l’incolumità fisica di persone o l’integrità ambientale (112) , il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.

3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.

3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 del medesimo codice, l’archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto. (150)
 
3-ter. L’archivio di cui al comma 3-bis registra, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5(150)
 
3-quater. L’archivio di cui al comma 3-bis è informatizzato ed è popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3. L’archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l’archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri. (150)
 
3-quinquies. Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita l’organizzazione e il funzionamento dell’archivio di cui al comma 3-bis, l’accesso allo stesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorità marittime, della navigazione interna e consolari. (150)
 
3-sexies. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (150)


Art. 61
Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali

1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l’apertura di un procedimento penale, l’inchiesta formale di cui all’articolo 579 del codice della navigazione è disposta soltanto ad istanza degli interessati.



Art. 62
Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne

1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all’iscrizione delle proprie unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine, qualora l’interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprietà, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, comprensiva dell’attestazione che l’unità ha navigato esclusivamente in acque interne.

2. Per l’iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la documentazione tecnica può essere sostituita da un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell’articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, qualora l’unità sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell’area economica europea prima del 16 giugno 1998.

3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, già iscritte e cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica agli atti del predetto ufficio. L’ufficio di iscrizione può disporre, a spese dell’interessato, una visita di ricognizione dell’unità da parte di un organismo notificato ai sensi dell’articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.



Art. 63
Tariffe per prestazioni e servizi

1. Alle procedure relative all’attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all’effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. (113)

2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1 e 1-bis (114), da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell’allegato XVI, nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall’allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui ai commi 1-bis e 2 (115) sono aggiornati ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.

3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). (116)

4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell’allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.



Art. 64
Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

1. L’ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall’amministrazione per la gestione delle relative procedure.

2. L’ammontare del predetto diritto è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessità(151)



Art. 65
Regolamento di attuazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:

  • a) modalità di iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) (117) delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
  • b) procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN); (118)
  • c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto;
  • d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE); (119)
  • e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;
  • f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l’introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l’uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori;
  • g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
  • h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto; (120)
  • i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
  • l) disciplina relativa alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione; (121)
  • m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione. (122)

2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.



Art. 66
Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti disposizioni:

  • a) gli articoli 2132142152162181212 e 1291 del codice della navigazione;
  • b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
  • c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  • d) l’articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;
  • e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 65;
  • f) l’articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
  • g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;
  • h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
  • i) gli articoli dall’1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
  • l) i commi 8, 9, 10 dell’articolo 10 ed il comma 3-bis dell’articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall’1 al 7 dell’articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice è soppresso il n. 4 dell’allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.


Art. 67
Disposizioni transitorie e finali

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ALLEGATI
 

n.b.: le note 1, da 3 a 6, 10, 11 e 13 (qui omesse) si riferivano ad articoli del codice ora definitivamente abrogati (artt. da 5 a 13, 33, 56) del testo originale del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cui si rinvia chi volesse esaminarli.

(2) Articolo aggiunto dall’art. 59ter del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (in G.U. n.19 del 24-1-2012 – Suppl. Ordinario n. 18) convertito con modifiche dalla l. 24 marzo 2012, n. 27.torna


(7) Articolo aggiunto dall’art. 24, comma 1bis, lett. d) del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche dalla l. 27 febbraio 2009, n. 14, la cui rubrica è stata così modificata dall’art. 27 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna


(8) Parte in corsivo aggiunta dall’allegato alla l. 9 agosto 2013, n. 98, Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. (GU n.194 del 20-8-2013 – Suppl. Ordinario n. 63). torna

(9) Parte in corsivo aggiunta dall’art. 23, comma 1 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (GU n.144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50) e successivamente modificata in sede di conversione con l’aumento del termine sino a 42 giorni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. (GU n.194 del 20-8-2013 – Suppl. Ordinario n. 63). torna

(12) Allegato abrogato dall’art. 46 del d. lgs. 11 gennaio 2016, n. 5, Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

(14) Comma così sostituito dall’art. 1, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(15) Comma aggiunto dall’art. 1, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(16) Rubrica e parti del testo in corsivo come risultanti dalle modifiche apportate dall’art. 2 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(17) Articolo così sostituito dall’art. 3 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(18) Comma aggiunto dall’art. 4 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(19) Testo dell’articolo come risultante dall’inserzione delle parti in corsivo operata dall’art. 5 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(20) Articolo inserito dall’art. 6 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(21) Comma così risultante per le modifiche apportate dall’art. 7, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(22) Comma aggiunto dall’art. 7, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(23) Parti in corsivo sostituite o aggiunte dall’art. 8 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(24) Comma così risultante per le modifiche apportate dall’art. 9, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(25) Comma aggiunto dall’art. 9, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(26) Rubrica così sostituita dall’art. 10, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(27) Comma così sostituito dall’art. 10, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(28) Comma così risultante per le modifiche apportate dall’art. 10, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(29) Comma così sostituito dall’art. 10, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 6 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 torna

(30) Comma così risultante per le modifiche apportate dall’art. 10, punto e) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(31) Comma aggiunto dall’art. 10, punto f) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(32) Rubrica così sostituita dall’art. 11, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(33) Comma così sostituito dall’art. 11, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(34) Comma aggiunto dall’art. 11, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(35) Parte in corsivo risultante dallemodifiche apportate dall’art. 11, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(36) Rubrica così modificata dall”art. 12, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(37) Comma così modificato dall”art. 12, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(38) Comma così modificato dall”art. 12, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(39) Testo così modificato dall”art. 13, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(40) Testo così modificato dall”art. 13, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(41) Comma così modificato dall”art. 13, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(42) Comma così modificato dall”art. 14, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(43) Comma così modificato dall”art. 14, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(44) Comma così modificato dall”art. 14, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(45) Comma così modificato dall”art. 14, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(46) Comma così modificato dall’art. 15, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(47) Comma così modificato dall’art. 15, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(48) Articolo inserito dall”art. 16 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(49) Rubrica così modificata dall”art. 17, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(50) Testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 17, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(51) Comma inserito dall”art. 17, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(52) Testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 17, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(53) Testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 17, punto e) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(54) Rubrica così modificata dall”art. 18, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(55) Testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 18, punto bdel d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(56) Comma inserito dall’art. 18, punto cdel d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167; parte in corsivo modificata dall’art. 10 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(57) Articolo inserito dall’art. 19, del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(58) Testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 20, punto a), del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(59) Testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 20, punto b), del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(60) Testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 20, punto c), del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(61) Testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 20, punto d), del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(62) Ultima frase aggiunta dall’art. 20, punto e), del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(63) Comma aggiunto dall’art. 20, punto f), del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(64) Testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 21 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(65) Rubrica modificata dall’art. 22, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(66) Testo così modificato dall’art. 22, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(67) Testo così modificato dall’art. 22, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(68) Rubrica modificata dall’art. 22, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(69) Comma aggiunto dall’art. 22, punto e) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(70) Testo così modificato dall”art. 23 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(71) Testo così modificato dall’art. 24, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(72) Testo così modificato dall’art. 24, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(73) Periodo aggiunto dall’art. 24, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(74) Comma aggiunto dall’art. 24, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(75) Periodo aggiunto dall’art. 24, punto e) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(76) Comma aggiunto dall’art. 24, punto f) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(77) Testo risultante dalle modifica apportate dall”art. 25, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(78) Articolo inserito dall’art. 27 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(79) Testo risultante dalle modifiche apportate prima dall’art. 28, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, poi dall’art. 14 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167.torna

(80) Comma inserito dall’art. 28, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 14 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(81) Rubrica così modificata dall’art. 29, punto 1) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(82) Lettera così modificata dall’art. 29, punto 2, lett. a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167., e successivamente dall’art. 13, comma 5 quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, come modificato dall’allegato 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8, Conversione in legge, con modificazioni, del suddetto decreto legge. In base al disposto dell’art. 4, punto 3 del d.l. 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modifiche dalla l. 21 settembre 2018, n. 108, le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b), relative all’obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicavano a decorrere dal 1° gennaio 2019; successivamente tale termine è stato differito prima al 1 gennaio 2020 dall’art. 1, comma 1 della l. 24 gennaio 2019, n. 73, poi al 1 gennaio 2021 dal suddetto art. 13, comma 5 quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162torna

(83) Comma così modificato prima dall’art. 29, punto 2, lett. b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, poi dall’art. 15 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(84) Comma aggiunto dall’art. 29, punto 2, lett. c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, successivamente così sostituito dall’art. 15 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(85) Articolo inserito dall’art. 30 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(86) Testo coì modificato dall’art. 31, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(87) Testo così modificato dall’art. 31, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(88) Comma inserito dall’art. 31, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(89) Testo così modificato dall’art. 32, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(90) Testo così modificato dall’art. 32, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(91) Comma inserito dall’art. 32, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(92) Capo inserito dall’art. 33 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(93) Articolo inserito dall’art. 33 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, e poi così sostituito dall’art.21 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(94) Capo inserito dall’art. 34 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(95) Articolo inserito dall’art. 34 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, e poi così sostituito dall’art.22 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(96) Capo inserito dall’art. 35 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(97) Articolo inserito dall’art. 35 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(98) Titolo sostituito dall’art. 36 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(99) Articolo così sostituito dall’art. 36 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(100) Articolo così sostituito dall’art. 37 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(101) Articolo inserito dall’art. 38 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(102) Articolo inserito dall’art. 39 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(103) Articolo inserito dall’art. 40 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(104) Articolo inserito dall’art. 41 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(105) Articolo così sostituito dall’art. 42 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(106) Articolo così sostituito dall’art. 43 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(107) Articolo inserito dall’art. 44 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(108) Comma aggiunto dall’art. 45 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(109) Articolo inserito dall’art. 46 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(110) Comma inserito dall’art. 47 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(111) Articolo così sostituito dall’art. 48 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(112) Testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 49 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(113) Comma inserito dall’art. 50, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(114) Testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 50, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(115) Testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 50, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(116) Comma inserito dall’art. 50, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(117) Testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 51, punto a) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(118) Punto sostituito dall’art. 51, punto b) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(119) Punto sostituito dall’art. 51, punto c) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(120) Punto abrogato dall’art. 51, punto d) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(121) Testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 51, punto e) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(122) Punto sostituito dall’art. 51, punto f) del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna


(123) Parte in corsivo aggiunta dall’art. 2 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(124) Articolo aggiunto dall’art. 3 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(125) Parole “fino a ” aggiunte dall’art. 4 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(126) Lettera h-bis aggiunta dall’art. 4 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(127) Lettera così sostituita dall’art. 5 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(128) Comma così sostituito dall’art. 5 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(129) Lettera così risultante a seguito delle modifiche apportate dall’art. 5 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(130) Comma inserito dall’art. 6 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(131) Parole in corsivo modificate dall’art. 7 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(132) Parole in corsivo aggiunte dall’art. 8 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(133) Parole in corsivo aggiunte dall’art. 9 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(135) Articolo inserito dall’art.12 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(136) Parole in corsivo aggiunte dall’art. 13 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(137) Parole in corsivo aggiunte dall’art. 13 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(138) Comma così sostituito dall’art. 16 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(139) Testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 16 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(140) Comma inserito dall’art. 16 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(141) Articolo così sostituito dall’art. 17 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(142) Parole in corsivo aggiunte dall’art. 18 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(143) Comma inserito dall’art. 19 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(144) Parole in corsivo aggiunte dall’art. 20 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Ai sensi dell’art. 33, comma 7 del suddetto d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, “Le disposizioni di cui all’articolo 20 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022”. torna

(145) Articolo così sostituito dall’art. 22 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(146) Articolo inserito dall’art. 34 del d. lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, e poi così sostituito dall’art.24 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. torna

(147) Testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 25 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(148) Testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 26 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(149) Comma così sostituito dall’art. 27 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(150) Comma inserito dall’art. 28 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna

(151) Testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 29 del d. lgs. 12 novembre 2020, n. 160, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167torna