PATENTE NAUTICA

 

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RINNOVO DELLA PATENTE :

 

VECCHIA PATENTE

CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO DA UFFICIALE SANITARIO ABILITATO

2 FOTO FORMATO TESSERA

 

La patente è obbligatoria quando la potenza del motore o complessiva dei motori supera i 30 kW (pari a 40,8 CV), o la cilindrata supera i 750 cc. se a carburazione o iniezione a due tempii 1.000 cc se a carburazione o iniezione a quattro tempi fuoribordo1.300 cc se a carburazione o iniezione a quattro tempi entrobordo, a 1.300 cc se diesel sovralimentato, o a 2.000 cc se diesel non sovralimentato, nonché quando la navigazione si svolge a una distanza superiore alle 6 miglia dalla costa.

La patente nautica ha una validità di 10 anni, e di 5 anni per coloro che superano di età i 60 anni. Il rinnovo, su richiesta del titolare, avviene presso il medesimo ufficio di rilascio o in uno degli uffici marittimi e provinciali della motorizzazione tramite il nostro ufficio

Guidare un’imbarcazione senza patente nautica (avendola conseguita ma dimenticandola di averla con se) comporta una sanzione da 50 euro a 500 euro.

  • Guidare senza aver mai conseguito la patente comporta una sanzione da 2.066 euro fino a 8.263 euroLa multa viene raddoppiata se l’imbarcazione in questione è una nave da diporto (oltre i 24 mt).

Le patenti nautiche sono di 3 categorie:

Categoria A: comando di natanti e imbarcazioni da diporto

  • entro le 12 miglia dalla costa

  • senza alcun limite dalla costa

Categoria B: comando di nave da diporto

Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto

  • entro le 12 miglia dalla costa

  • senza alcun limite dalla costa

Le patenti nautiche di categoria A e C abilitano al comando di unità da diporto con propulsione sia a vela sia a motore; su specifica richiesta del neo patentato possono essere limitate al comando di unità solo a motore.

Patente nautica per cittadini Stranieri o italiani residenti all’estero

Se in possesso di abilitazione rilasciata dallo Stato di appartenenza, possono comandare le unità da diporto di bandiera italiana entro i limiti dell’abilitazione posseduta. Per gli stranieri e gli italiani residenti all’estero che comandano unità iscritte in registri esteri, l’obbligo della patente è regolato dal Paese di bandiera.

I cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea non hanno l’obbligo di alcun titolo abilitante per comandare unità da diporto di bandiera italiana (navi, imbarcazioni e natanti) qualora siano muniti di una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità governative da cui risulti che la legislazione del Paese di appartenenza del soggetto o dello stato di bandiera dell’unità non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.

Patente nautica per Italiani su unità estere

Per i cittadini italiani, residenti in Italia, quando assumono il comando di unità estere sussiste l’obbligo della patente nautica quando navigano nelle acque territoriali nazionali.