Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto

 

Che cos’è

Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2022

Il Dl 1/2012 ha introdotto la possibilità per i titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, e per gli utilizzatori in locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto, di concederle, in forma occasionale, in noleggio. Questa attività non costituisce “uso commerciale dell’unità” e i proventi possono essere assoggettati a un’imposta sostitutiva del 20%, se i contratti hanno una durata complessiva non superiore a 42 giorni. La scelta comporta, in ogni modo, l’esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute nell’attività di noleggio.

Il noleggio occasionale è previsto nei soli casi di imbarcazioni o navi da diporto iscritte nei registri nazionali (art. 49 bis D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 – pdf)

Per poter fruire dell’imposta sostitutiva, delle imposte sul reddito e delle relative addizionali, occorre comunicare il noleggio occasionale all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione va compilata, sottoscritta e trasmessa, prima dell’inizio di ciascuna attività di noleggio, allegandola (in formato “.pdf”, “.gif”, “.tiff” o “.jpg”) a un messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella(non PEC): [email protected] .

Nel caso venga utilizzata, per l’invio, una casella di posta elettronica certificata (PEC), è opportuno verificare, prima dell’invio della comunicazione, che questa accetti o permetta di inoltrare ad altra casella, i messaggi trasmessi da una casella non PEC. In caso contrario le ricevute di trasmissione della comunicazione, seppur inviate, non saranno a disposizione dell’utente, per mancata consegna.

Le copie delle comunicazioni, con le relative ricevute di trasmissione, e dei contratti di noleggio, devono essere tenute a bordo dell’imbarcazione o nave da diporto, a disposizione delle autorità di controllo.

Attenzione:
il noleggio occasionale è subordinato alla comunicazione da inviare, oltre che all’Agenzia delle Entrate, anche alla Capitaneria di porto territorialmente competente e, nel caso dia luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, all’Inps e all’Inail (l’inadempimento è punito con sanzioni pecuniarie). Le modalità sono illustrate nel decreto 26 febbraio 2013, emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Mef e con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Come dichiarare i proventi

La richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva va fatta direttamente con la dichiarazione dei redditi, nella quale vanno indicati anche i proventi.

Come documentare i proventi

Chi sceglie di assoggettare i proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale all’imposta sostitutiva deve conservare (fino al decorso dei termini di decadenza dell’attività di accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali):

  • l’originale del modello di comunicazione (in attesa dell’attivazione della procedura)

  • la ricevuta dell’invio del modello all’Agenzia delle Entrate

  • i documenti comprovanti i pagamenti ricevuti per l’attività di noleggio occasionale effettuata.

Come versare l’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva va versata utilizzando il modello F24 (codice tributo “1847”, istituito con la risoluzione n. 43/E del 23 aprile 2014 – pdf).